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Nessun bollo sulle polizze già soggette a imposta sui premi

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Martedì, 14 Maggio, 2013 - 08:34
Autore: Gillespie

Per le polizze di assicurazione e i contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, che già scontano l’imposta sui premi assicurativi del 2,5%, non troverà applicazione l’imposta di bollo. È quanto spiega l’Agenzia delle Entrate in una circolare di chiarimenti circa l’applicazione dell’imposta di bollo agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio e alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari. L’imposta di bollo trova, invece, applicazione per gli atti e i documenti relativi ai predetti contratti assicurativi esentati dall’imposta sulle assicurazioni.

Rispondendo ai quesiti delle associazioni di categoria del settore bancario e di altri intermediari finanziari sull’ambito di applicazione oltrechè sulle regole di pagamento dell’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche che, per quanto riguarda i conti di deposito, l’imposta di bollo deve essere applicata nella misura fissa per i depositi che costituiscono la provvista di un rapporto di conto corrente. Invece, nel caso di contratti giuridicamente distinti dal conto corrente ovvero di depositi in conto corrente la cui funzione principale non sia quella di fornire una provvista al conto, l'imposta deve essere invece applicata nella misura proporzionale. Inoltre, nel caso in cui l’intestatario di un conto corrente o di un libretto di risparmio sia un imprenditore individuale l’imposta di bollo applicata su base annua ammonta a 34,20 euro, la stessa misura applicata alle persone fisiche, e non a 100 euro previsti su base annua per i soggetti diversi da queste ultime. Infine, l’Agenzia chiarisce che le società fiduciarie che possono esercitare l’attività di gestione dei patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari sono tenute al versamento dell'acconto dell'imposta di bollo entro il 16 aprile. L’acconto dell’imposta di bollo non deve, invece, essere versato dalle società fiduciarie cosiddette statiche, in quanto queste società non sono ricomprese tra quelle di intermediazione mobiliare.

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