
Entro un termine ora da stabilire (essedo stato reso inefficace da un'Ordinanza del TAR del Lazio quello di lunedì 11 dicembre prossimo) solamente le casse di assistenza sanitaria integrativa munite di personalità giuridica (associazioni e fondazioni) e non i fondi previdenza complementare sono tenute ad effettuare la comunicazione al Registro dei titolari effettivi.
Per titolare effettivo - specifica una Circolare di Assoprevidenza dedicata ai soggetti tenuti alla comunicazione – si intende “la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla l'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria. Riguardo agli enti non profit, in particolare forme pensionistiche o assistenziali, la qualifica di titolare effettivo è da ritenere sia rivestita dal presidente”.
L'obbligo non vale invece per le forme di previdenza complementare, che non sono iscritte nel registro delle persone giuridiche ma nel Registro Covip dei fondi pensione dotati di personalità giuridica.