La nave Costa Concordia naufragata all’Isola del Giglio è assicurata per 395 milioni di euro. Non meno di 28 assicuratori sono collegati per garantire la copertura dei danni subiti dalla nave, ha precisato un assicuratore, sotto copertura di anonimato. L’importo garantito per Costa Concordia corrisponde circa al 10 per cento dei premi versati ogni anno dagli armatori su questo mercato, ossia tra i 5 e i 6 miliardi di dollari (a parte i battelli da pesca, la navigazione fluviale e quella di diporto), secondo l’assicuratore.
Tre tipi di copertura possono entrare in gioco per una nave: l’assicurazione della nave stessa (corpo marittimo), la responsabilità civile e l’assicurazione per le merci trasportate. La responsabilità civile riguarda tutti i danni causati ai terzi, passeggeri, equipaggio o residenti sulla costa (inquinamento). Tradizionalmente, è coperta dagli armatori stessi, che si riuniscono in assicurazioni mutue per mettere i rischi in comune.
Antonio Coviello, ricercatore dell’IRAT-CNR di Napoli e docente di Economia e Gestione delle imprese assicurative della II Università di Napoli, che da anni coordina un gruppo di lavoro interdisciplinare di ricercatori ed esperti assicurativi sui sinistri legati ai “Grandi Rischi”, sostiene che ora la questione è di “dare seguito alle denunce di sinistro alla società armatoriale ed agli assicuratori con i quali sono stati sottoscritti contratti al momento dell’acquisto della crociera”. Degno di menzione, anche i cosiddetti “diritti economici dei turisti” che sono rimasti coinvolti in questa tragedia; diritti che, se non rivendicati entro certi termini (10 giorni), diventano inesigibili. La normativa in merito è molto chiara e fa riferimento a tre diverse possibili rivendicazioni avanzabili dai passeggeri: 1) rimborso di quanto pagato per il viaggio; 2) rimborso dei danni subito durante lo stesso (bagagli, abiti, documenti, ecc); 3) danni esistenziali e immateriali.