
L’ordinanza n. 17136/2026 della Corte di Cassazione riporta al centro del dibattito un tema che attraversa l’intera filiera turistica: il rimborso al viaggiatore impossibilitato a partire per cause gravi e imprevedibili. Una questione giuridica nota, che però oggi impone al settore assicurativo di ripensare strumenti e logiche di copertura alla luce di un mercato profondamente cambiato.
Secondo il principio ribadito dalla Suprema Corte, quando la mancata partenza deriva da circostanze non imputabili al viaggiatore e tali da compromettere la finalità turistica del pacchetto, l’annullamento può configurare una sopravvenuta impossibilità di utilizzo della prestazione. In questi casi il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto e alla restituzione delle somme versate, senza penali. Una cornice che, pur non rappresentando una novità, apre interrogativi rilevanti per gli operatori.
Michele Cossa, socio e amministratore delegato di Borghini e Cossa, invita a guardare oltre il singolo caso: “Il mondo assicurativo deve interrogarsi su un nuovo paradigma, secondo cui le conseguenze economiche della cancellazione del viaggio possono anche non ricadere sul viaggiatore che ha annullato. In qualità di broker specializzato, da 79 anni sul mercato, abbiamo le idee chiare sui risvolti tecnico‑assicurativi di questo nuovo scenario e siamo pronti ad affiancare gli operatori in un confronto costruttivo con le compagnie per sviluppare coperture più moderne e coerenti con i nuovi equilibri del mercato”.
Il tema non riguarda solo il diritto del viaggiatore. Riguarda anche l’obbligo, previsto dal Codice del Turismo, di informare sulla possibilità di sottoscrivere coperture per le spese di recesso. E riguarda soprattutto i casi borderline, quando è difficile stabilire se si tratti di rinuncia o di impossibilità sopravvenuta: in queste situazioni, una polizza può agevolare la gestione della controversia e ridurre il rischio di contenzioso.
Cossa chiarisce inoltre che non si può parlare di superamento delle polizze annullamento: “Non siamo di fronte a una novità ed è sbagliato pensare che le polizze annullamento non siano più necessarie, perché non tutti gli annullamenti sono uguali. Quando la rinuncia è frutto di una scelta consapevole del viaggiatore, oppure quando le circostanze non incidono sulla finalità turistica del pacchetto, non sono gravi o non sono del tutto imprevedibili, il contratto non si può risolvere e continuano ad applicarsi le penali di recesso”.
Resta però un nodo strutturale: l’asimmetria tra ciò che l’operatore può chiedere al cliente e ciò che a sua volta subisce dai fornitori. “Da un lato, l’operatore turistico può trovarsi nell’impossibilità di applicare penali al viaggiatore; dall’altro, continua spesso a subire penali e costi da parte dei propri fornitori. È proprio su questo squilibrio che il settore assicurativo è chiamato a intervenire, nell’ottica di continuare ad accompagnare l’evoluzione del mercato”, conclude Cossa.