Il rapporto con la mediazione delle compagnie assicurative permane alquanto complicato. Nei giorni scorsi il Tribunale di Roma, con la sentenza 4140/2014, ha sancito che la compagnia di assicurazioni che non partecipa senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, e poi nel processo resiste alla domanda attorea pur nella consapevolezza dell’infondatezza delle tesi sostenute e nel difetto della normale diligenza con cui era stata istruita la pratica assicurativa, può essere condannata oltre che al risarcimento del danno al pagamento di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 96 c.p.c.. Il giudizio verteva sulla liquidazione di un danno sulla base di una polizza infortuni.
Secondo uno studio del Centro Nazionale di Mediazione e Conciliazione Aprile Group sono proprio le imprese di assicurazioni la categoria che registra la maggior parte di mancate adesioni al procedimento di mediazione. Nel 78% dei casi, inoltre, manca il giustificato motivo, aspetto che sta iniziando a provocare conseguenze serie sul piano giudiziario alle stesse assicurazioni. Sempre secondo l’indagine del Centro Nazionale di Mediazione e Conciliazione, il secondo settore che ancora fatica a entrare al tavolo della mediazione è quello bancario, anche se qui, spiegano gli esperti del centro, già da tempo è avvenuta un’inversione di tendenza che vede le banche partecipare sempre di più alla mediazione.
Nella maggioranza dei casi dove le banche aderiscono al procedimento di mediazione, inoltre, si registra il raggiungimento di accordi positivi.