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Prestazioni assicurative vita: esenzione Irpef per la copertura del rischio demografico, non per il rendimento finanziario

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Giovedì, 21 Maggio, 2015 - 06:31
Autore: Araldo

Dopo i recenti interventi normativi in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria - che hanno visto il progressivo aumento dell’aliquota impositiva applicabile ai redditi realizzati per il tramite delle polizze vita - anche quest’anno il legislatore italiano è intervenuto sul regime fiscale applicabile ai contratti assicurativi sulla vita.

Contrariamente a quanto accaduto nel 2012 e nel 2014, non si tratta stavolta di un’ennesima modifica al rialzo dell’aliquota impositiva bensì della modifica parziale di una delle prerogative sin ora godute dai contratti assicurativi: l’esenzione ai fini IRPEF dei capitali percepiti dai beneficiari designati alla scadenza di un contratto, ossia al venir meno della persona cara assicurata.

La legge 190 del 23 dicembre 2014, meglio conosciuta come Legge di Stabilità 2015, ha infatti modificato il quinto comma dell’articolo 34 del D.P.R. 601/1973 con il quale si disponeva che “i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche […]”. 

Attualmente il citato articolo recita testualmente “I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche”.

Pur permanendo, quindi, l’esenzione viene limitata alla parte di capitali erogati a fronte della copertura demografica restandone esclusa la parte relativa al rendimento finanziario del contratto. 

A partire dal primo gennaio 2015 quindi, anche le plusvalenze maturate nel contratto assicurativo e versate al beneficiario designato a seguito del decesso dell’assicurato sono sottoposte a tassazione, con modalità e misure analoghe alla tassazione delle plusvalenze realizzate dal contraente della polizza in occasione di riscatti, parziali o totali, della medesima.

Evidentemente influenzato dall’ormai noto dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul tema, il legislatore ha dunque parzialmente sposato la corrente che nega carattere previdenziale ai c.d. prodotti finanziari assicurativi (o comunque alla loro componente puramente finanziaria) e ha mantenuto il vantaggio fiscale dell’esenzione IRPEF solo per quella porzione di prestazioni assicurative che ritiene perseguire realmente finalità previdenziali: i capitali versati dalla compagnia a fronte del rischio demografico assunto.

Le prestazioni assicurative versate al o ai beneficiari designati di un contratto d’assicurazione sulla vita restano non sottoposte alle imposte di successione, dato che i capitali liquidati non concorrono a formare l’asse ereditario. 

Silvia Bracaloni - Legal Officer Italy, Vitis Life

Tag: 
Vitis Life
esenzione irpef

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