
Il Tar del Lazio ha respinto gran parte del ricorso presentato dallo Sna contro Preventivass, il preventivatore per le polizze Rc Auto messo a punto dall'Autorità di vigilanza Ivass. In particolare, è stata accolta solo una delle cinque doglianze del sindacato nazionale agenti.
Nel suo provvedimento, il Tar del Lazio ha escluso qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento tra agenti e broker.
Ciò significa che, a partire dal prossimo mese di marzo diventa obbligatorio per gli intermediari, a norma del Regolamento Ivass, informare il cliente prima della sottoscrizione di un contratto Rc Auto, sull’ammontare dei premi dei “contratti base” delle delle polizze offerte dalle compagnie di cui sono mandatari.
Il Tar del Lazio ha invece accolto il ricorso dello Sna nella parte riguardante la richiesta di annullamento della disposizione dell’articolo 11 lettera C del Regolamento 51 che “imponeva agli agenti di raccogliere e conservare dichiarazioni degli assicurati relative alla eseguita preventivazione, con tanto di numeri di preventivi consultati”, ha ricordato il sindacato.
“La sentenza conferma e avvalora concetti fondamentali legati alla figura del broker, che ci distinguono dagli altri soggetti operanti sul mercato assicurativo”, ha commentato il presidente di Aiba Flavio Sestilli. “Siamo sempre intermediari, ma agiamo sulla base di un rapporto consulenziale e di fiducia con il cliente, nonché su suo diretto incarico e nel suo esclusivo interesse. È una caratteristica della nostra professionalità che ci differenzia dagli altri intermediari.”
Il Tar del Lazio ha di fatto chiarito che i broker di assicurazioni agiscono su incarico del cliente, senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione e, come tali, sono esonerati dall’obbligo di utilizzo del Preventivass.
“Singolare interpretazione”, si legge in una nota dello Sna, “visto che, come gli addetti ai lavori sanno bene, i broker di fatto si comportano come gli agenti plurimandatari, specie nel ramo auto”.
Il presidente dello Sna, Claudio Demozzi, ha osservato: “Dobbiamo considerare che già alla prima udienza della causa innanzi al Tar, Ivass aveva emesso un provvedimento di chiarimento applicativo, che, accogliendo le motivazioni del sindacato nazionale, esonerava gli agenti dall’effettuazione della preventivazione, qualora a ciò avesse già provveduto autonomamente il cliente. Ora mettiamo in cantiere questo secondo tassello. All’esito di un più approfondito esame delle motivazioni del Tar del Lazio, valuteremo se ricorrere ulteriormente al Consiglio di Stato, relativamente alla discriminazione operata dal Regolamento 51 tra intermediari iscritti in sezione A e broker, oppure se concentrare il nostro impegno nelle opportuni sedi legislative al fine di una radicale modifica dell’articolo 132 bis del Codice delle Assicurazioni”.