L’associazione degli agenti d’assicurazione ANAPA Rete ImpresAgenzia ha espresso un giudizio favorevole sulle norme di semplificazione annunciate dall’Ivass negli obblighi informativi sulla distribuzione dei prodotti assicurativi, ma ha anche auspicato ulteriori altri passi avanti nella stessa direzione. ANAPA ha preso parte alla consultazione promossa su questi temi dall’autorità di vigilanza, conclusa in questi giorni, apprezzando lo spirito dell’iniziativa.
“La necessità di rendere più snella e intellegibile la documentazione di rito - è detto nelle osservazioni di ANAPA - risponde infatti alla duplice esigenza di agevolare la comprensione del consumatore altrimenti destinatario di informazioni ridondanti e spesso non considerate e, contemporaneamente, di alleggerire la complessità dell’attività di distribuzione”.
In particolare Anapa concorda con l’orientamento di Ivass di sintetizzare in un unico documento pre-contrattuale le informazioni sul distributore del prodotto che, attualmente sono fornite al risparmiatore in più moduli, con contenuti spesso ridondanti. Tutto ciò, “è coerente con l’intenzione di semplificazione e di riduzione della documentazione che racchiude così, tutte le informazioni, compreso il raccordo con l’informativa di prodotto, una volta sola in un unico documento”. Analogamente, secondo Anapa si deve procedere anche nell'informativa sul prodotto dove i propositi dell’Ivass si limitano per il momento a razionalizzare, semplificandoli, gli adempimenti finora esistenti e mantenendo l’attuale set informativo suddiviso in diversi allegati. ANAPA, invece, “ritiene che, l’aggregazione dei contenuti presenti nei DIP aggiuntivi a quelli contenuti nei DIP base/KID/IPID, possa coniugare una miglior efficacia dell’informazione al contraente e riduca gli oneri organizzativi sugli operatori divenendo coì, a tutti gli effetti, sostenibile. Ciò anche in relazione al fatto che le informazioni riportate sui DIP aggiuntivi relative ai rischi esclusi, limitazioni, costi e target, debbano essere immediatamente evidenti al con-traente in sede precontrattuale, ai fini della comprensione delle caratteristiche del prodotto senza es-sere perciò inseriti in un ulteriore documento, la cui definizione ‘aggiuntivo’ possa essere impropria-mente ritenuto, dal consumatore, ulteriore se non addirittura eventuale e latore di informazioni di scarsa rilevanza”.