
Con l’emanazione del provvedimento di attuazione della legge sul diritto all’oblio oncologico, la legge 7 dicembre 2023 n. 193, l’Ivass compie un passo decisivo verso un sistema assicurativo più equo, trasparente e rispettoso della dignità delle persone che hanno superato una malattia oncologica.
La norma, definita un atto di grande civiltà e senso etico, nasce con l’obiettivo di prevenire ogni forma di discriminazione e di garantire pari diritti nell’accesso ai servizi assicurativi, bancari e finanziari, intervenendo in modo diretto sulle pratiche di valutazione del rischio. In base alla legge, e ora alle disposizioni applicative dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, alle compagnie e ai distributori di prodotti assicurativi è vietato richiedere informazioni sullo stato di salute di clienti che siano stati affetti da patologie oncologiche quando sia trascorso il periodo di tempo previsto dalla norma dal termine del trattamento attivo, in assenza di recidive o ricadute, così come è vietato utilizzare informazioni sanitarie già acquisite se nel frattempo sono maturati i requisiti per l’esercizio del diritto all’oblio.
Il provvedimento dell’Ivass impone alle imprese e agli intermediari di aggiornare la documentazione precontrattuale predisposta ai sensi dei Regolamenti n. 40 e 41 del 2018, intervenendo sui Moduli unici precontrattuali e sui Documenti informativi precontrattuali aggiuntivi, nei quali dovrà essere inserita una sezione specifica dedicata al diritto all’oblio oncologico. In questa sezione viene chiarito che le persone guarite da oltre dieci anni, cinque anni nel caso di soggetti che abbiano meno di 21 anni, o nei termini più brevi previsti per particolari casistiche, non sono tenute a fornire alcuna informazione né a sottoporsi a indagini, come visite mediche, relative a pregresse patologie oncologiche.
Le imprese e i distributori, inoltre, non possono raccogliere né utilizzare tali dati per determinare le condizioni contrattuali o per valutare il rischio, e sono obbligati a cancellare le informazioni sanitarie eventualmente già in loro possesso entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione che attesta l’avvenuto oblio oncologico. Restano esclusi dall’ambito di applicazione i prodotti di responsabilità civile auto, per i quali il dato sanitario legato a una patologia oncologica è considerato irrilevante.
I soggetti vigilati dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mentre sul rispetto della legge vigilerà il Garante per la protezione dei dati personali e l’Ivass controllerà la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese e dei distributori. In caso di controversie in materia di oblio oncologico, i consumatori potranno rivolgersi all’Arbitro Assicurativo.