L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha valutato, deliberando il non avvio dell’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, l’operazione di acquisizione da parte di Bper Banca spa del controllo esclusivo di Banca Carige spa.
Parte essenziale dell’operazione è la cessione da parte di Bper a Banco di Desio e della Brianza S.p.A. di un ramo aziendale composto da 48 filiali (ubicate in Sardegna, Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Lazio). La cessione del ramo aziendale è in grado di far venir meno le criticità concorrenziali cui l’operazione, nella sua iniziale configurazione quale mera acquisizione del controllo di Carige, avrebbe dato luogo su alcuni mercati interessati, in particolare per quanto riguarda la raccolta bancaria, gli impieghi a famiglie consumatrici, gli impieghi a famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni e a imprese di medie e grandi dimensioni, il risparmio gestito (a sua volta distinto in gestione fondi comuni di investimento, gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF) e gestione di prodotti della previdenza complementare), nonché il risparmio amministrato. Secondo l’Autorità la cessione delle filiali è in grado di sterilizzare gli effetti dell’acquisizione del controllo di Carige in questi mercati.
In particolare, l’operazione risulta neutra rispetto alla posizione già detenuta da Bper nelle province della Sardegna, in quanto è prevista la cessione a Banco Desio del 100% degli sportelli di Carige oggetto di acquisizione, e ne comporta anche un ridimensionamento attraverso la cessione degli sportelli sardi oggetto della autorizzazione condizionata della concentrazione Bper/Unipol, risalente al 2019, risolvendo così pure la questione pendente dell’ottemperanza a questo provvedimento.
In tutti gli altri mercati problematici le quote post-merger, per effetto dell’operazione complessiva (al netto della cessione del ramo), rimangono al di sotto della soglia del 35%, attestandosi il più delle volte al di sotto del 25%.