
Il cda di Cattolica Assicurazioni ha approvato alcune modifiche allo Statuto sociale che verranno ora sottoposte all’assemblea dei soci.
L’intervento, spiega una nota della compagnia veronese, “viene deciso nell’ambito della costante attenzione all’evoluzione dei profili di governance e alle migliori pratiche del settore e concerne alcuni significativi punti di adeguamento riguardanti, in particolare, la composizione soggettiva e il funzionamento dell’organo amministrativo”. Inoltre, Cattolica ricorda di aver avviato da molti anni una costante riforma del proprio statuto e di aver apportato significativi aggiornamenti nella propria governance nel 2018, con l’adozione del sistema di amministrazione e controllo monistico.
Tra le riforme approvate e che dovranno essere valutate in assemblea, la riduzione del numero di amministratori da 17 a 15, ma anche: la possibilità che l’amministratore delegato possa non avere la qualità di socio; l’introduzione di criteri (di genere, di esperienza e professionalità, nonchè anagrafici) per assicurare una più articolata e trasparente diversity nella composizione del consiglio e altresì un equilibrato, prospettico ricambio professionale e generazionale; la specificazione del requisito di indipendenza, individuando talune situazioni che potrebbero incidere ai fini della valutazione della sussistenza del requisito, in particolare una anzianità di carica temporalmente significativa; l’introduzione di un limite temporale di tre mandati continuativi per l’eleggibilità alle cariche speciali di presidente e vice presidente; una più precisa configurazione delle funzioni in capo all’amministratore delegato e dei flussi informativi endoconsiliari; una parziale revisione della disciplina e del funzionamento dei Comitati endoconsiliari, coerente con le prassi migliori e con l’esperienza di Cattolica.
Infine, la compagnie precisa che “le modifiche statutarie proposte, ove approvate dall’assemblea, potranno essere iscritte al Registro delle Imprese, e quindi acquisire efficacia, solo dopo l’approvazione da parte dell’Ivass, ai sensi dell’art. 196 del d.lgs. n. 209/2005 e relative disposizioni regolamentari di attuazione e saranno operative secondo la clausola transitoria formulata che, fatta eccezione per la modifica che riguarda la posizione soggettiva dell’amministratore delegato, ne prevede l’applicazione con il primo rinnovo degli organi societari”.