Il Consiglio dell’Unione Europea ha confermato il rinvio dell’applicazione delle nuove norme in materia di distribuzione assicurativa (IDD) adottando la direttiva che posticipa la data di applicazione al 1 ottobre 2018.
La direttiva proroga inoltre al 1 luglio 2018 il termine accordato agli Stati membri per recepire le nuove norme nella legislazione e nella regolamentazione nazionali. La direttiva 2016/97 ha l’obiettivo di migliorare la tutela dei consumatori relativamente ai prodotti assicurativi. Adottata nel dicembre 2015, doveva applicarsi a partire dal 23 febbraio 2018 e gli Stati membri dovevano inizialmente provvedere al suo recepimento entro tale data. Il rinvio è stato deciso alla luce delle norme di attuazione emanate dalla Commissione nel settembre 2017 per consentire al settore assicurativo di prepararsi meglio ai cambiamenti necessari per rispettare le norme di attuazione.
Le nuove norme riguardano i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi; gli obblighi di informazione e le altre regole applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi. La direttiva è stata adottata senza discussione in una sessione del Consiglio “Giustizia e affari interni” e segue l’accordo raggiunto con il Parlamento europeo. La direttiva precisa le regole di comportamento delle imprese di assicurazioni e degli intermediari assicurativi e riassicurativi con l’obiettivo di tutelare la clientela. Viene introdotta la figura del “distributore di prodotti assicurativi” che comprende sia le società di assicurazione che distribuiscono i prodotti direttamente senza intermediari, sia gli intermediari assicurativi.
Una novità riguarda la distinzione tra intermediari assicurativi che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa e intermediari assicurativi a titolo accessorio che svolgono principalmente altra attività professionale. Rientra in quest’ultima categoria solo chi si trova nelle seguenti condizioni: attività professionale principale diversa dalla distribuzione assicurativa; distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi complementari rispetto a un prodotto o servizio; i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il prodotto o il servizio che l’intermediario fornisce come sua attività professionale principale.
Le imprese assicurative e gli intermediari devono adottare e mantenere efficaci procedure di identificazione e gestione dei conflitti al fine di evitare che la propria situazione di conflitto possa pregiudicare gli interessi dei clienti. Nel caso in cui le procedure non siano sufficienti a evitare un pregiudizio per il cliente, le imprese o gli intermediari informano il cliente di tale circostanza prima della conclusione del contratto.
Quanto agli obblighi informativi, le imprese e gli intermediari devono fornire ai clienti una valutazione periodica dell’idoneità dei prodotti in caso di distribuzione associata alla consulenza; orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti o alle strategie di investimento proposte; informazioni su costi ed oneri, compresi quelli della consulenza (qualora prestata) e del
prodotto oltre alle modalità di pagamento. La direttiva prevede la possibilità per gli Stati membri di introdurre un regime semplificato di distribuzione per gli intermediari o imprese che prestano attività di consulenza, attività che ricorda da vicino il servizio di “execution only” dell’intermediazione finanziaria. In particolare, gli intermediari e le imprese possono essere esonerati dall’onere di richiedere le informazioni sulla conoscenza ed esperienza del cliente nei casi in cui i prodotti abbiano come sottostante strumenti finanziari non complessi; la distribuzione sia effettuata su iniziativa del cliente; il cliente sia informato che l’intermediario o l’impresa non ha l’obbligo di valutare l’adeguatezza del prodotto e quindi gode di garanzie inferiori; l’intermediario o l’impresa abbia assolto agli obblighi in materia di gestione dei conflitti di interesse.