
L’attuazione dell’art. 132 bis del Codice delle Assicurazioni, dal quale trae origine l’art. 22 del D.L. 18/10/2012, modificato dai decreti del 2021, introduce nuovi obblighi informativi che continuano a preoccupare gli agenti di assicurazione.
In base al nuovo assetto normativo, gli agenti sono infatti obbligati a mostrare al cliente, attraverso l’utilizzo del preventivatore Ivass, i preventivi delle polizze Rc Auto base di ogni impresa di cui abbiano il mandato, in occasione di stipula di un nuovo contratto o di un rinnovo di polizza.
Anapa apprezza lo snellimento apportato al regolamento dall’Autorità di Vigilanza dopo il primo giro di consultazione pubblica, ma restano molte ombre su una legge del 2012 che rischia di arrivare in porto già vecchia.
Recependo le osservazioni presentate da Anapa e altri soggetti interessati, il regolamento posto da Ivass in seconda pubblica consultazione presenta evidenti miglioramenti: è stato superato il concetto dell’area riservata che avrebbe dovuto avere ogni intermediario; è stato tolto l’accesso al preventivatore tramite SPID; si è equiparato l’accesso di ogni singolo intermediario a quello del consumatore.
Tuttavia, sullo sfondo permane il gusto amaro di un ulteriore onere sulle spalle degli agenti che non apporta nulla in termini di crescita della tutela dei clienti.
Anpa Rete ImpresAgenzia sottolinea due evidenti anomalie: la diversità di trattamento cui è soggetto il cliente a seconda che si rivolga a un agente o a un broker di assicurazioni e l’eccessivo spostamento dell’attenzione sul prezzo della polizza.
È curioso che siano sottomessi all’obbligo di esibire i preventivi del contratto base i soli intermediari con mandato, escludendo di fatto i broker e, di conseguenza, anche gli intermediari iscritti in sezione E che, ad esempio, collaborano sia con un agente sia con un broker.
Un cliente che entra in un’agenzia di assicurazioni sa in partenza che gli verranno offerti di una determinata compagnia, cosa che non succede quando si serve di un broker che per definizione fa consulenza senza avere alcun mandato. Una diversità di trattamento difficilmente comprensibile e che non fa altro che aggiungere nuova complessità al lavoro degli agenti e confusione nella testa dei consumatori.
Anapa ritiene inoltre sbagliata l’impostazione di fondo della legge che impone un confronto basato esclusivamente sul contratto base, quello minimo, che crea eccessive aspettative sul prezzo a discapito della valutazione sulla qualità complessiva della copertura personalizzata con le indispensabili garanzie aggiuntive. Infine, va ricordato che l’eccessiva attenzione sul prezzo rischia di trasformarsi in un boomerang perché la tariffa del contratto base rischia di risultare più alta del prezzo praticato dall’intermediario che solitamente applica la flessibilità tariffaria in sede di rinnovo aggiungendo condizioni che migliorano la polizza base.
Vincenzo Cirasola, presidente di Anapa Rete ImpresAgenzia, afferma che “l’obbligo di preventivazione basato sul contratto base è riduttivo rispetto all’attività di consulenza tipica dell’agente di assicurazione. Pur apprezzando il lavoro svolto nell’ultimo anno da Ivass anche la seconda versione del regolamento posta in pubblica consultazione non apporta alcun beneficio al consumatore, ma appesantisce ulteriormente il bagaglio di oneri in capo agli agenti. Anapa è come sempre disponibile ad aprire un confronto con Ivass per individuare, nel rispetto dei reciproci ruoli, soluzioni migliorative del regolamento nell’interesse dei consumatori e del mercato assicurativo”.