Tra le misure previste dalla bozza della manovra di bilancio spunta l’obbligo assicurativo per le imprese che dovranno stipulare, entro la fine del 2024, una polizza a copertura dei rischi catastrofali. Sulla misura è in corso una verifica del ministero delle Imprese e del Made in Italy.
L'articolo 24 della manovra prevede che “le imprese, con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia”, sono tenute “a stipulare, entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale”. Gli eventi cui si riferisce la norma sono sismi, alluvioni, eruzioni vulcaniche, fenomeni di bradisismo, frane, inondazioni e esondazioni. Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione, prosegue la norma, “si tiene conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio sia in coassicurazione sia informa consortile mediante una pluralità di imprese.
Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione, il contratto prevede “un eventuale scoperto (o franchigia assoluta) non superiore al 10-15 percento per cento del valore dei beni assicurati e l'applicazione di premi proporzionali al rischio”.
Per chi non si assicura scatta una sanzione amministrativa pecuniaria che può andare da 200.000 euro fino a 1 milione. Fondo di garanzia rami vita
La manovra prevede anche l'istituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita. All'articolo 25 della bozza si legge che per “Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita” si intende un “organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti”. Le "prestazioni protette" sono i diritti di credito spettanti ai contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita a titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di pagamento di una rendita o ad altro titolo. I soggetti aderenti al fondo sono le imprese di assicurazione italiane autorizzate a esercitare l'attività in uno o più dei rami vita, quando la raccolta premi annua nei rami vita è pari o superiore a 50 milioni di euro, aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita.