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Cassazione: la Consob non è responsabile della veridicità o meno del Prospetto informativo

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Lunedì, 22 Gennaio, 2024 - 08:30
Autore: Gillespie

Con la sentenza n. 1653/2024 la Corte di Cassazione ha chiarito che la Consob non ha alcun obbligo di valutare, nel merito, la veridicità delle informazioni fornite dall’emittente nel prospetto informativo che accompagna il collocamento del titolo in borsa.

Radiocor riferisce che la Corte di cassazione ha così respinto il ricorso presentato da quattro investitori che avevano chiesto la condanna della Commissione al risarcimento dei danni subiti per la perdita del capitale investito nell'acquisto di un pacchetto di azioni di una Spa. I ricorrenti lamentavano le conseguenze subite a causa dei dati “falsi e gonfiati” contenuti nel prospetto.

La Corte di appello avrebbe dunque errato nell'affermare che Consob “non fosse tenuta a controllare e garantire la veridicità delle informazioni, ma solo a svolgere un controllo meramente estrinseco sulle stesse”. Una lettura non condivisa dalla Suprema corte secondo cui l’Autorità non può ritenersi responsabile “per il solo fatto della falsità del prospetto, in quanto in questo modo le si attribuirebbe una responsabilità di mera posizione idonea a dare luogo a un rischio di paralisi dell'attività di autorizzazione alla pubblicazione dei prospetti o, comunque, a un eccesso di deterrenza”.

In definitiva, secondo la Corte “potrà ravvisarsi una colpa ogni qualvolta l'attività di verifica non sia stata condotta usando la diligenza media richiesta in relazione alla natura dell'attività esercitata, e, pertanto, con riferimento all'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo, nei casi in cui la falsità delle informazioni contenute nel prospetto è manifesta ovvero nei caso in cui abbia omesso di svolgere i necessari approfondimenti in presenza di specifiche segnalazioni che denuncino tali falsità”.

Nella stessa direzione, continua la decisione, vanno anche la Direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 e il Regolamento (UE) 1129/2017 del 14 giugno 2017 che, nel definire i criteri di controllo del prospetto di offerta e ammissione alle negoziazioni di titoli, non fanno riferimento a un controllo di veridicità intrinseco da svolgersi, bensì indicano i diversi criteri della completezza, comprensibilità e coerenza.

Tag: 
Consob
Cassazione

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