Articolo di Giorgia Maggio - Board Member di Axio Insurance Broker

Nel settore assicurativo, in particolare nell’ambito delle polizze “All Risks” per opere d’arte, mostre temporanee o beni culturali, è fondamentale distinguere tra danno diretto e danno consequenziale. Questa distinzione non è meramente teorica, ma può incidere concretamente sulla valutazione e sull’eventuale liquidazione di un sinistro.
Cosa si intende, quindi, per danno diretto e danno consequenziale?
Il danno diretto è un pregiudizio materiale e diretto che colpisce il bene assicurato a seguito di un evento coperto. Si pensi, ad esempio, a un furto, a un danno da urto durante il trasporto o a un evento atmosferico che danneggia l’opera.
Il danno consequenziale, invece, è un effetto indiretto che si manifesta come conseguenza secondaria dell’evento principale. Ad esempio, la perdita economica subita dall’organizzatore di una mostra se l’opera principale si danneggia prima dell’apertura: ciò comporterebbe, infatti, una diminuzione dell’interesse del pubblico verso la mostra, oltre ai costi di ristampa del materiale pubblicitario.
Come consulenti ci troviamo spesso ad affrontare domande da parte di prestatori di opere d’arte, preoccupati per l’incolumità delle loro opere o del loro patrimonio.
Una domanda emersa recentemente è stata la seguente: cosa accadrebbe se si verificasse un furto agevolato dalla riduzione del personale dovuta a una pandemia?
Questa domanda sorge legittimamente da parte di prestatori e organizzatori di mostre quando si trovano di fronte alla clausola di esclusione per malattie trasmissibili, oggi comunemente presente nei testi di polizza.
La domanda del prestatore in questione recitava esattamente: “Ma cosa accadrebbe se, a causa di una pandemia, si verificasse una riduzione del personale di sorveglianza per motivi giustificati (quarantene, malattia, restrizioni), e in quel contesto si verificasse un furto? Questo furto potrebbe essere considerato un danno consequenziale, per di più a seguito di un evento escluso e, quindi, a sua volta escluso?”
In termini assicurativi, e soprattutto nelle polizze Arte, il furto non può essere considerato un danno consequenziale. È e rimane un evento materiale e diretto a danno del bene assicurato. Anche se la riduzione del personale ha facilitato l’azione criminosa, essa non costituisce la causa del furto, ma una condizione antecedente.
Il problema sorgerebbe, invece, se la riduzione del personale non fosse comunicata per tempo agli Assicuratori. Infatti, una riduzione del personale non comunicata comporterebbe la perdita automatica del diritto all’indennizzo in caso di sinistro, non per la causa del sinistro stesso, ma per il fatto in sé. In tali casi si entra nell’ambito dell’aggravamento del rischio, che, seppur comunicato, potrebbe avere un potenziale impatto sulla copertura.
In caso di aggravamento del rischio, l’assicuratore può infatti decidere di prenderne atto, accettare il nuovo stato delle cose e richiedere il versamento di un premio aggiuntivo, oppure recedere dal contratto, “se prova che, se avesse conosciuto il nuovo stato del rischio, non avrebbe consentito l’assicurazione o non l’avrebbe consentita alle medesime condizioni” (art. 1898 c.c.).
Nel caso, ad esempio, di malattie trasmissibili, pandemie ed eventi analoghi, potrebbe però entrare in gioco il concetto di “forza maggiore”, che per definizione deve essere una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Secondo l’interpretazione giurisprudenziale, se l’inadempienza è dovuta a cause indipendenti dall’Assicurato, questi non ha colpa né dolo, in quanto non ha potuto prevedere o gestire l’aggravamento, e l’inadempimento è dovuto a forza maggiore, non può essere imputata responsabilità all’assicurato né può essergli automaticamente negata la copertura assicurativa.
Nel diritto italiano, la forza maggiore è un principio generale, applicabile trasversalmente a tutti gli obblighi contrattuali, incluso quello assicurativo. Secondo l’art. 1218 c.c.:
“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Applicato al caso dell’art. 1898 c.c., l’assicurato potrebbe invocare la forza maggiore per giustificare l’omessa comunicazione, dimostrando che:
- non ha potuto prevedere né evitare l’aggravamento del rischio;
- non ha materialmente avuto la possibilità di comunicarlo in tempo;
- non vi è stata alcuna colpa o negligenza da parte sua.
In questi casi, la giurisprudenza tende a riconoscere che l’assicurato non debba perdere il diritto all’indennizzo, in quanto la mancata comunicazione non è imputabile.
In conclusione, la distinzione tra danno diretto e danno consequenziale non è solo un esercizio concettuale, ma rappresenta un criterio fondamentale per determinare cosa sia effettivamente coperto da una polizza e cosa non lo sia.
Nel caso specifico di un furto verificatosi in un contesto reso più vulnerabile da una pandemia, il furto resterebbe un danno diretto e, in linea di principio, coperto dalla polizza, anche in presenza di una clausola che esclude i danni derivanti da malattie trasmissibili.
Tuttavia, la mancata comunicazione agli Assicuratori di una riduzione delle misure di sicurezza, anche se motivata da cause giustificate, potrebbe essere interpretata come aggravamento del rischio, con tutte le conseguenze del caso.
Per questo motivo è essenziale che prestatori, organizzatori e consulenti lavorino in sinergia, assicurandosi che qualsiasi variazione significativa nelle condizioni di rischio venga tempestivamente condivisa. Solo in questo modo è possibile garantire una tutela efficace, trasparente e coerente con gli obiettivi di protezione del patrimonio culturale.