
I presidenti del Gruppo Agenti Zurich, Enrico Ulivieri e dell’Unione Agenti Axa Italia, Alessandro Lazzaro, hanno inviato una lettera all’Ivass per chiedere la sospensione dell’entrata in vigore delle superstiti disposizioni dell’art. 11 del Regolamento n. 51.
La richiesta di Ulivieri e Lazzaro prende origine dalla sentenza del Tar del Lazio (n. 897 del 18 gennaio 2023) che ha annullato l’art. 11, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 51, affermando il principio per cui “la definizione di dette formalità, per contro, è rimessa alla libera organizzazione delle imprese assicurative e degli agenti, che potranno individuare modalità più o meno dettagliate, salvo farsi carico, in caso di inidonea conservazione della documentazione attestante gli adempimenti di legge, del rischio dell’eventuale azione di nullità da parte degli assicurati”.
Una pronuncia che, secondo il GAZ e l’Unione Agenti Axa Italia non travolge tutti gli obblighi sanciti dall’art. 132-bis cod.ass.priv., ma, scrivono nella lettera “è indubbio che la dichiarazione prevista al comma 4, attorno alla quale è ruotato il contenzioso giurisdizionale amministrativo, costituisca il momento culminante dell’attività di preventivazione disciplinata nel corpo della disposizione, e che, più nello specifico, essa sia un elemento caratterizzante delle complesse procedure informatiche che consentono l’accesso massivo a PreventIvass per l’estrazione dei preventivi di cui alla norma in discorso”.
Secondo i due Gruppi Agenti, “tale pronuncia non travolge tutti gli obblighi sanciti dall’art. 132-bis cod.ass.priv., ma è indubbio che la dichiarazione prevista al comma 4, attorno alla quale è ruotato il contenzioso giurisdizionale amministrativo, costituisca il momento culminante dell’attività di preventivazione disciplinata nel corpo della disposizione, e che, più nello specifico, essa sia un elemento caratterizzante delle complesse procedure informatiche che consentono l’accesso massivo a PreventIvass per l’estrazione dei preventivi di cui alla norma in discorso”.
La lettera prosegue osservando che a fronte di un’entrata in vigore del Regolamento 51 al prossimo 28 febbraio, “l’Istituto ha reso pubbliche le informazioni tecniche per l’interoperabilità con PreventIvass soltanto nella tarda serata del 23 dicembre 2022”. Inoltre, con comunicazione inviata solo alle compagnie lo scorso 24 gennaio, “l’Ivass ha evidenziato che la Fase 4 della cosiddetta soluzione A2A Massiva sarà verosimilmente operativa dal 31 marzo 2023 e che, alla data odierna, né la Fase 2 né la Fase 3 della stessa soluzione A2A Massiva sono state avviate, con la conseguente impossibilità di effettuare i necessari test per avere certezza dell’efficacia e dell’efficienza dei sistemi informatici delle imprese nel dialogo con la piattaforma”.
Alla luce di questo quadro, Ulivieri e Lazzaro scrivono: “Ci appare estremamente improbabile se non impossibile che, nel breve lasso di tempo intercorrente sino al 28 febbraio 2023, intermediari e imprese possano auspicabilmente in via consensuale individuare ed implementare le modalità per l’estrazione e la comunicazione dei preventivi ai clienti, modalità comunque nei fatti impraticabile per gli intermediari operanti per più di un’impresa. Per i motivi di cui sopra, chiediamo che l’entrata in vigore delle superstiti disposizioni dell’art. 11 del Regolamento 51 debba essere congruamente postergata al fine di consentire agli operatori del mercato di ovviare alle criticità di cui sopra, anche al fine di preservare l’integrità e l’equilibrio del mercato da abusivi ricorsi alle azioni di nullità di cui all’art. 132-bis, comma 4, cod.ass.priv. Rinvio che, inoltre, potrebbe consentire quell’auspicato intervento del Legislatore nel modificare i numerosi aspetti controversi contenuti nella norma primaria.
Confidiamo che codesto Istituto voglia positivamente valutare le esigenze qui riassunte e provvedere di conseguenza”.