
L’Ivass ha messo in consultazione lo schema di regolamento recante disposizioni concernenti la realizzazione di un sistema di comparazione on line tra le imprese di assicurazione operanti in Italia nel ramo Rc Auto, di cui agli articoli 132-bis e 136, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.
La seconda pubblica consultazione sull’argomento, aperta fino al 16 aprile 2022, si è resa necessaria dopo aver constatato le tante osservazioni e segnalazioni ricevute nella prima consultazione (chiusa il 25 maggio 2021) che hanno portato l’Istituto alla decisione di rivedere e aggiornare il regolamento.
Per la redazione del nuovo schema di regolamento, l’Ivass ha interloquito nuovamente con gli operatori del mercato per tenere conto delle esigenze da questi rappresentate, con l’intento di ridurre ulteriormente l’impatto delle disposizioni sui destinatari delle stesse garantendo, al contempo, il raggiungimento delle finalità di maggiore trasparenza a tutela dei consumatori e di promozione dello sviluppo della concorrenza tra imprese nel settore dell’assicurazione obbligatoria Rc Auto perseguite dall’intervento normativo che ha, tra l’altro, introdotto l’art. 132-bis nel Codice delle assicurazioni private, che prevede obblighi informativi a carico degli intermediari che, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria Rc Auto, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall’articolo 221 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. A tale fine, gli intermediari si collegano al sito internet del preventivatore, accessibile anche dai siti internet dell’Ivass e del Ministero dello Sviluppo Economico.
Inoltre, si attribuisce all’Ivass il potere di adottare disposizioni attuative in modo da garantire l’accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base Rc Auto e di definire le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all’articolo 136, comma 3-bis, del CAP, è consentita la conclusione del contratto a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso. La conclusione del contratto può avvenire presso un’agenzia dell’impresa ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al loro sito internet.