
Con l’approvazione del disegno di legge Gelli attesa entro la fine del mese, si introdurranno nuove disposizioni in materia di responsabilità professionale dei medici e più in generale del personale sanitario operante nel pubblico e nel privato.
Oggi, circa 1 euro ogni 10 di quelli spesi in sanità sono bruciati per esami e visite inutili. Un comportamento difensivo attuato dai medici che cercano in questo modo di ridurre il rischio del contenzioso. Ma un primo risultato il ddl sembra averlo già ottenuto: il 19,2% delle richieste di informazioni su una copertura di Rc professionale è stata fatta da medici, secondo un recente sondaggio di Facile.it.
In materia di assicurazioni la nuova normativa prescrive l’obbligatorietà di una copertura Rc Professionale per i medici, secondo quanto già avviato dalla riforma delle professioni che dal 2012 ha progressivamente esteso l’obbligo a tutti i liberi professionisti iscritti a un albo ad eccezione dei giornalisti. Nell’articolo 10 viene inoltre sottolineato l’obbligo di assicurarsi per tutte le aziende legate al Servizio Sanitario Nazionale, incluse le strutture e gli enti privati che operano in regime autonomo o di accreditamento.
Per cercare di limitare gli eccessi della medicina difensiva il disegno di legge modifica in modo sostanziale il concetto di responsabilità civile del professionista. Resta, infatti, da una parte invariata la responsabilità civile della struttura sanitaria, chiamata a rispondere, anche tramite l’assicurazione obbligatoria, dei danni causati al paziente e a dimostrare che non si sia verificato un caso di malasanità, mentre la responsabilità del medico operante viene ridimensionata. L’articolo 7 specifica, infatti, che è la struttura sanitaria a rispondere delle condotte dolose o colpose del professionista che opera al suo interno, anche se non in qualità di dipendente, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile.
Il ddl Gelli alleggerisce inoltre la responsabilità penale del medico, che dovrà rispondere di omicidio colposo o lesioni personali colpose solo in caso di colpa grave, ossia in caso si dimostri abbia agito contro le linee guida stabilite dall’Istituto Superiore di Sanità e le buone pratiche clinico-assistenziali.
Per abbreviare i tempi di risoluzione delle controversie viene introdotto l’obbligo di provare una conciliazione stragiudiziale prima di proporre in tribunale un caso di responsabilità medica.