I recenti cambiamenti normativi determinati dalla Legge n. 41 del 23 marzo 2016, che ha introdotto nell'ordinamento italiano il reato di omicidio stradale, sono stati l’occasione per parlare dell’evoluzione della mobilità e, con essa, delle esigenze di protezione di chiunque circoli su strada.
La partecipazione e l’interesse per il convegno realizzato dall'Unione Europea Assicuratori – centro studi per la cultura assicurativa e di impresa – e DAS Difesa Legale – compagnia di tutela legale di Generali Italia – sono stati tali da far decidere agli organizzatori di calendarizzare un secondo appuntamento già ad aprile. D’altronde, la regolamentazione contenuta nel nuovo articolo 589-bis e 590-bis del Codice Penale, a quasi due anni dall’entrata i vigore, ha già impattato profondamente sulla giurisprudenza e anche sul mondo assicurativo. Non solo, questa legge si inserisce in un contesto di grandi cambiamenti legati alla mobilità delle persone. Come sottolineato da Marco Rossi, head of insurance di DAS Difesa Legale, “oggi dobbiamo considerare che oltre alla macchina di proprietà utilizziamo bicilette e scooter, car sharing e bike sharing, overborad e segway. Mezzi diversi che, soprattutto alla luce della nuova Legge, richiedono nuove coperture che ti seguono ovunque tu vada e con qualunque mezzo tu abbia scelto di muoverti”.
Il focus sulla Legge n. 41 del 23 marzo 2016, affrontato dall’avvocato Roberto Ariagno, dello Studio Legale Associato Ariagno & Bianco, ha chiarito in particolare le aggravanti imbilanciabili che hanno portato al sostanziale inasprimento delle pene detentive e l’introduzione della procedibilità d’ufficio per le lesioni gravi e gravissime.
Nello specifico, in caso di omicidio stradale (art. 589-bis, comma 1 c.p.), è prevista la reclusione da due a sette anni, mentre la pena va da tre mesi a un anno per le lesioni gravi, ovvero da uno a tre anni per le lesioni gravissime (art. 590-bis, comma 1 c.p.) La pena viene aumentata, da otto a dodici anni (art. 589-bis, comma 2 c.p.), per l’omicidio colposo quando il conducente versi in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, comma 2 lett. c) D.lgs. 285/92 o in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Un’aggravante che si applica anche per il caso delle lesioni gravi, con aumento della pena prevista di reclusione da tre a cinque anni, e gravissime, da quattro a sette anni.
Il convegno ha offerto esempi concreti tratti dalla recente giurisprudenza e soluzioni assicurative, come la nuova polizza “DAS in Movimento” che – oltre alla completezza e alla portata innovativa delle garanzie applicate – mira a promuovere un cambiamento culturale, un nuovo modo di concepire la mobilità e la protezione delle persone.
Un cambiamento culturale che va agito in molteplici direzioni e su molteplici fronti, in primis a livello istituzionale, se è vero – come sottolineato dal vicepresidente UEA Vittorio Brambilla di Civesio – che rispetto alla media dei paesi, europei che investono in sicurezza stradale quasi 11 euro pro capite annui, l’Italia investe solo 90 centesimi. Meno di un euro, a fronte dei 20 della Spagna e i 39 della Francia.
Come ha ricordato la vicepresidente UEA Anna Fasoli, citando le parole del magistrato Milto Stefano De Nozza, “l’inasprimento del trattamento sanzionatorio per i casi di omicidio e lesioni stradali consentirà di raggiungere gli obiettivi auspicati solo ed in quanto accompagnato da una crescita culturale che veda il pedone o il guidatore un bene da proteggere e non un ostacolo da superare”.