Una sentenza del Giudice di Pace di Lecce ha stabilito che sono nulle le clausole che prevedono la surroga della compagnia assicurativa nei confronti dell’utente che ha perso il lavoro o ha subìto un infortunio e ha attivato la garanzia per il pagamento del residuo del finanziamento.
L’assicurazione non può richiedere al consumatore le somme liquidate alla banca: la clausola che lo prevede è vessatoria. Revocato il decreto ingiuntivo e condanna alle spese per banca e assicurazione. Questo l’esito di un giudizio innanzi al Giudice di un consumatore contro l’istituto bancario Unicredit e una società di recupero crediti, cessionaria di un’assicurazione stipulata a garanzia di un finanziamento in caso di perdita di lavoro o invalidità.
Con la sentenza 2299/2019 depositata lo scorso 10 maggio, nella persona del giudice onorario avvocato Anna Maria Cosi, infatti, è stata stabilita la nullità e vessatorietà e quindi l’inapplicabilità delle clausole che consentono la surroga dell’assicurazione sottoscritta a garanzia di un mutuo per il significativo squilibrio posto in capo al consumatore posto che, nonostante il pagamento del premio assicurativo, si verrebbe a trovare, in via di regresso, privo della reale copertura assicurativa e chiamato a corrispondere anche quella parte di mutuo per cui aveva versato il premio assicurativo stesso. E inoltre, non vi è prova che le clausole siano state oggetto di trattativa individuale perché redatte su moduli prestampati, poco leggibili per caratteri di stampa e contenuto.