Con la sentenza n.26300, la terza sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che l’esclusione della surroga nei confronti del congiunto non ha effetto, in automatico, anche sulla sua assicurazione Rc Auto.
All’origine della sentenza il caso di un incidente tra una Land Rover e un trattore, in cui rimase ferito anche il terzo trasportato, fratello del conducente. L’Inail dopo aver proceduto al risarcimento per infortunio in itinere, considerato che il ferito si stava recando al lavoro, si è rivolta alla compagnia assicuratrice del Land Rover, per ricevere quanto corrisposto al passeggero danneggiato.
Tuttavia, la compagnia si è opposta alla richiesta sostenendo che, come disposto dal secondo comma dell’articolo 1916 del Codice civile, “la surrogazione non ha luogo se il danno è causato da parenti o affini dell’assicurato con lui conviventi”.
Tesi non condivisa dai magistrati di legittimità. I giudici hanno infatti precisato che “l’esclusione della surroga nei confronti del congiunto (in questo caso, il fratello convivente della vittima) non comporta ex se l’esclusione della surroga nei confronti dell’assicurazione per l’Rc Auto di quest’ultimo, secondo il principio per cui la responsabilità dell’assicuratore viene meno solo se manca la responsabilità dell’assicurato”. E siccome nel caso esaminato non è in discussione la responsabilità dell’assicurato “sussiste la responsabilità del suo assicuratore e la possibilità che questi sia sottoposto all'esercizio del diritto di surroga”. In altre parole il fatto che il fratello della vittima, corresponsabile del sinistro, non è aggredibile con l’azione di surrogazione, non esclude, nè riduce la responsabilità solidale di tutti gli altri obbligati.