
Il prossimo 1° novembre 2012 entrerà in vigore il Regolamento europeo sullo short selling (regolamento UE n. 236/2012), che introduce obblighi di segnalazione delle posizioni nette corte sopra una certa soglia e alcune limitazioni alle vendite allo scoperto degli strumenti finanziari. Per i titoli di Stato e i CDS sul debito sovrano il predetto Regolamento introduce, tra l’altro: l’obbligo di segnalazione alle autorità competenti di posizioni nette corte individuali su debito sovrano di importo rilevante (art. 7); il divieto di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli, nonché il divieto di assumere posizioni uncovered su credit default swap su emittenti sovrani (artt. 13, 14); l’esenzione dalle predette regole per le attività svolte dai market maker e dai primary dealer in titoli di Stato, previa notifica alle autorità competenti (art. 17).
In base a quanto previsto dal nuovo articolo 4-ter del TUF (d.lgs 58/1998), introdotto con il Decreto Sviluppo (d.l. 179/2012), la Banca d’Italia e la Consob sono le autorità competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri ordinari previsti dal Regolamento; il Ministero dell’Economia e delle Finanze è l’autorità competente per i poteri di intervento in circostanze eccezionali, da esercitare su proposta della Banca d’Italia, sentita la Consob.