
Gli agenti non digeriscono lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri recante attuazione della direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD).
Il nodo della questione riguarda l’introduzione della disposizione che costringerebbe agenti e subagenti versare i premi raccolti dalla clientela direttamente sui conti delle compagnie mandanti. “Un atto di ostilità”, secondo lo SNA che ha dichiarato lo stato di agitazione. Il Sindacato nazionale agenti ha tutte le intenzioni di ricorrere “a ogni strumento di lotta sindacale, ivi inclusa qualsiasi forma di disobbedienza civile”. Ciò significa quindi la non applicazione delle norme che rischiano di danneggiare la categoria.
“Ribadiamo l’intollerabilità delle devastanti disposizioni inserite nello schema in oggetto in materia di a) “conto separato” (art.19 che introduce il comma 1 bis dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni); b) “sanzioni amministrative pecuniarie” (art. 43 che introduce l’art. 308 bis e art. 54 che reca nuovo testo dell’art. 324 del Codice delle Assicurazioni)”, spiega una nota dello SNA. “I 20.000 agenti italiani, i 200.000 collaboratori, subagenti e produttori degli agenti assicurativi nonché gli oltre 30.000 dipendenti delle agenzie – spiega il presidente Claudio Demozzi - rischiano di non poter continuare la propria attività lavorativa, qualora le dette disposizioni dello schema non vengano immediatamente eliminate e/o emendate”.
In una lettera indirizzata ieri al presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, al ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, all’Antitrust, al direttore generale del ministero dello Sviluppo, Mario Fiorentino e al presidente Ivass, Rossi, lo Sna ha sottolineato il fatto che l’articolo 19 bis “è chiaramente viziato da eccesso di delega”. Rilievi anche in merito alle sanzioni che “non differenziano gli intermediati dalle imprese, attribuendo illogicamente a tali soggetti uguale capacità finanziaria e violando espressamente il principio di proporzionalità e tollerabilità delle sanzioni pecuniarie”.