Il Ministero dell’Interno ha fornito i primi chiarimenti in merito ai nuovi obblighi relativi all’assicurazione obbligatoria dei veicoli. I dettagli riguardano le modifiche fatte al Codice della strada e delle assicurazioni private. Le novità sul tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli partono da una nuova definizione di veicolo che aggiunge un ulteriore elemento identificativo rispetto alla generica indicazione di “veicoli a motore”.
Difatti, viene evidenziato che il veicolo a motore, per essere considerato tale, deve essere “azionato esclusivamente da una forza meccanica”, il che esclude tutti quei veicoli che, sebbene dotati di motore, per poter circolare devono essere azionati anche dalla forza muscolare del conducente (ad esempio, i velocipedi a pedalata assistita o i cicli a propulsione), ovvero quelli in cui la propulsione del motore non è esclusiva, (come, ad esempio, i monopattini elettrici dove la propulsione del motore elettrico è prevalente).
La norma prevede alcune caratteristiche tecniche che devono avere i veicoli soggetti all’obbligo assicurativo:
- una velocità di progetto massima superiore a 25 Km/h;
- un peso netto massimo superiore a 25 Kg e una velocità di progetto massima superiore a 14.
Sono soggetti all’obbligo di assicurazione anche i veicoli che non sono in circolazione sulla strada; facendo riferimento al concetto di “terreno”, la norma, estende l’obbligo anche ai veicoli fuori dalla strada che si trovano in aree non sottoposte a restrizioni di accesso.
Inoltre, la norma sottolinea che sono soggetti ad obbligo assicurativo tutti i veicoli, siano essi fermi o in movimento, pertanto l’obbligo di assicurazione scatta per i veicoli che sono in movimento o in sosta sulla strada o anche fuori di essa.
Infine, sono disposte alcune ipotesi di deroga dall’obbligo di assicurazione. La prima si riferisce ai veicoli formalmente ritirati dalla circolazione, per i quali si riscontrano le seguenti possibili ipotesi:
- veicolo per il quale il proprietario ha chiesto la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) ai fini della demolizione;
- veicolo cancellato dal PRA come conseguenza della revoca o annullamento della carta di circolazione. Si tratta dei casi in cui viene accertato che il documento è stato rilasciato illegittimamente;
- veicolo cancellato dal PRA ai fini dell’esportazione. In questo caso, avendo il foglio di via per recarsi ai transiti di confine, il veicolo è ancora utilizzato conformemente alla sua funzione come mezzo di trasporto e, pertanto, rimane sottoposto all’obbligo assicurativo. Tuttavia, quando scade la validità del foglio di via, il veicolo deve essere considerato formalmente e sostanzialmente ritirato dalla circolazione e, di conseguenza, non più soggetto all’obbligo assicurativo.
In tutte le ipotesi sopra elencate, pertanto, in caso di circolazione su strada, il veicolo non coperto da assicurazione non sarà soggetto alle sanzioni, ma a quelle previste dalle singole norme per le quali è stato adottato il provvedimento che ne ha vietato la circolazione.
Il terzo caso di deroga all’obbligo dell’assicurazione si riferisce ai veicoli che non sono idonei all’uso come mezzo di trasporto e, cioè, inidonei a potersi mettere in movimento. Si tratta dei veicoli non più tecnicamente idonei ai fini della circolazione perché, ad esempio, privi del motore o delle ruote.
L’ultima ipotesi di deroga si riferisce al veicolo per il quale l’interessato ha comunicato la sospensione dell’utilizzo dello stesso.