
Dal 20 gennaio 2015 si applicano le disposizioni ed il relativo sistema sanzionatorio previsto dall’art. 136-bis (Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo), comma 3, ultimo periodo, del Codice della Strada, secondo cui il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall’acquisizione della residenza normale (vedasi art. 118-bis CdS), deve procedere alla conversione della patente posseduta, pena l’applicazione delle sanzioni riconducibili all’art. 126, comma 11, CdS (€ 155,00 e ritiro della patente di guida).
Con l’entrata in vigore della predetta disposizione (il 19 gennaio 2013) non si era ben capito quando la sanzione di cui trattasi poteva essere applicata (cioè se i due anni potevano essere conteggiati prima dell’entrata in vigore della norma stessa) e perciò sono stati formulati numerosi quesiti in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 136-bis, comma 3, ultimo periodo, del Codice della Strada.
Successivamente il Ministero dell’Interno - Servizio Polizia Stradale con circolare prot. n.
300/A/1577/14/109/12/2 del 3 marzo 2014 ed il Ministero Infrastrutture e Trasporti con circolare prot. n. 6946 del 26 marzo 2014 hanno precisato che “Detta disposizione, in vigore dal 19.01.2013, deve essere così applicata:
- il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, senza limiti di validità amministrativa, già residente in Italia alla data del 19.01.2013, deve convertire la sua patente entro il 19.01.2015 e cioè entro due anni dalla data di entrata in vigore della nuova normativa;
- il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, senza limiti di validità amministrativa, che ha acquisito la residenza normale in Italia dopo il 19.01.2013, deve convertire la sua patente entro due anni dalla data dell’acquisizione di detta residenza”.
Ai sensi dell’art. 118-bis del Codice della Strada, per residenza normale in Italia si intende:
- il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita;
- il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale;
- il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.
Il principio della residenza normale si applica anche ai cittadini italiani (vedasi circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 7791/08.03 del 03 aprile 2014). Si precisa che la residenza normale viene comprovata dall’utente allegando alla documentazione
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000.