
Il Ddl 1632 che mira a introdurre una legge quadro per la gestione delle emergenze naturali e la ricostruzione post-calamità, può rappresentare un significativo passo avanti nel ridurre un vuoto normativo in Italia, ma dovrebbe essere ulteriormente razionalizzato e semplificato e lavorare maggiormente sulla prevenzione del rischio.
È la posizione espressa da Flavio Sestilli, presidente di Aiba in audizione presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati nell’ambito dei lavori sul Disegno di Legge presentato dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare.
Sestilli ha sottolineato come il nostro Paese sia dotato di una “legislazione dell’emergenza” tra le più efficienti e moderne al mondo, in grado di consentire interventi rapidi ed efficienti a sostegno delle popolazioni e delle imprese ogni qualvolta si verifichi una catastrofe naturale.
Tuttavia, manca una “legislazione della ricostruzione” uniforme. Ad ogni evento si verifica un rimpallo di competenze e di interventi che richiede, mediamente, almeno 6 anni prima di consolidarsi, permettendo di avviare un reale coordinamento degli interventi da porre in essere.
Aiba considera lodevole l’introduzione di una normativa specifica per la gestione delle emergenze naturali e la ricostruzione post-calamità e particolarmente apprezzabile risulta la misura all’articolo 23 che introduce una speciale procedura di liquidazione che obbliga le imprese di assicurazione a liquidare immediatamente una percentuale del danno complessivo a beni, mobili e immobili strumentali all’esercizio dell’attività di impresa.
La disposizione, tuttavia, risulta essere ancora piuttosto complessa, con diverse sovrapposizioni di competenza e potrebbe essere ulteriormente razionalizzata.
Soprattutto per quanto concerne la cosiddetta “ricostruzione privata” (artt. 9 e ss.) appare corretto disporre che, una volta effettuata la ricostruzione del bene immobile danneggiato o distrutto, venga previsto l’obbligo - nel caso in cui la ricostruzione sia stata finanziata in tutto o in parte attraverso contributo pubblico – a carico del proprietario, beneficiario del contributo, di stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti da catastrofi naturali.
Dovrebbero però essere introdotte ulteriori misure che incentivino comportamenti virtuosi volti a mitigare il rischio.
Al riguardo, Aiba suggerisce di valutare un sistema di premialità, ad esempio introducendo forme di detraibilità fiscale o aliquote Iva ridotte o condizioni migliorative di premi assicurativi o di condizioni contrattuali, per coloro che siano in grado di dimostrare non solo di aver assolto all’obbligativo assicurativo ma di aver al contempo operato sulla prevenzione.
“E’ di tutta evidenza l’esistenza nel nostro Paese di un rischio concreto, grave e persistente di eventi climatici estremi che rende non ulteriormente procrastinabile l’avvio di programmi congiunti in cui gli operatori del settore assicurativo e il settore pubblico mettano in campo tutte le risorse possibili per assicurare la massima tutela a beni e persone”, ha dichiarato Sestilli. “Proprio per questo anche nel disegno di legge sarebbe utile valorizzare adeguatamente la componente di prevenzione del rischio. L’attività di mitigazione dei rischi trova nella consulenza dei broker la sua naturale collocazione e potrebbe consentire alla clientela l’accesso a coperture personalizzate, adeguate alle specifiche condizioni di rischio, alle capacità finanziarie e alle preferenze di sostenibilità degli assicurati”.