L’universo europeo delle pensioni è alquanto variegato, con ogni Paese che ha leggi e normative proprie. In alcuni la previdenza complementare è uno strumento consolidato, in altri meno.
A fronte di un sistema di welfare che in tutta Europa sta progressivamente stringendo le proprie coperture, si pensa di lanciare a livello UE un prodotto pensionistico unico valido per tutti gli Stati membri e con le stesse regole, i Pepp (personal pensions product), sul modello dei Pip (piano pensionistico individuale) italiani.
La Commissione europea alla fine di un percorso iniziato da tempo, ha infatti presentato lo scorso 29 giugno 2017 la sua proposta per un prodotto pensionistico paneuropeo che dovrebbe essere favorita da consistenti sgravi fiscali.
I Pepp sono stati progettati per integrare le pensioni individuali che si maturano a livello nazionale e professionale e non sostituire o armonizzare i regimi pensionistici già esistenti.
Per assicurare che i Pepp “abbiano un buon decollo“, la Commissione raccomanda gli Stati membri di concedere lo stesso trattamento fiscale concessi ai prodotti simili esistenti in ogni singolo Stato, anche se il nuovo prodotto non venisse ad inquadrarsi pienamente nei criteri fiscali vigenti nei diversi Paesi.
Il quadro normativo proposto è stato pensato per venire incontro alle esigenze dei diversi soggetti che possono essere interessati includere i Pepp nelle loro attività, come le compagnie di assicurazione, le banche, i fondi pensione professionali o di categoria. Il Pepp fa parte del piano della Commissione per la creazione di un’Unione dei Mercati dei Capitali (CMU) e ritiene che il nuovo prodotto pensionistico contribuirà a produrre più risparmi agli investimenti a lungo termine nell’UE.
I Pepp saranno autorizzati dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e potranno poi essere sottoscritti in tutta l’UE. I prodotti saranno portatili tra gli Stati membri e i consumatori potranno scegliere tra cinque opzioni di risparmio (comparti di investimento) . Gli Stati membri fisseranno le condizioni per la fase di accumulo e la retribuzione del capitale, nonché il trattamento fiscale