
Borsa troppo pesante per il portalettere? Scatta il risarcimento. Nel caso esaminato dalla Cassazione una postina affetta da periartrite cronica scapolo omerale bilaterale, aveva ottenuto in primo e secondo grado una somma di 36mila euro come risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale patito, in quanto le lesioni lamentate sono state ascritte alla responsabilità esclusiva del datore di lavoro, Poste Italiane s.p.a.
I magistrati della Cassazione Civile, sez. lavoro, hanno rilevato attraverso la sentenza n°23784 (20/11/2015) come alla portalettere fosse stata assegnata una zona centrale della città sede di lavoro dove la consegna della corrispondenza, il cui peso è superiore a quello di altre zone, veniva effettuata a piedi. Detto questo, i giudici hanno osservato come il sollevare e abbassare ripetutamente il borsone rappresenti un’attività compatibile con l’ingenerare il quadro patologico lamentato.
Il datore di lavoro ha, pertanto, proposto ricorso in Cassazione sottolineando che non “è sufficiente la sussistenza di una malattia professionale a determinare la responsabilità del datore di lavoro, in quanto l’art.2087 non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva” e pertanto è onere del lavoratore provare l’inadempimento colposo del datore di lavoro nonché il nesso di causalità tra l’uno e l’altro.
Per il giudice di legittimità, tuttavia, la sentenza, richiamando i dati dell’istruttoria, ha valorizzato gli elementi su cui si fonda il giudizio di responsabilità datoriale, con ciò escludendo la responsabilità oggettiva, e in particolare: l’epoca della messa a disposizione della lavoratrice dei carrelli per trasporto dei borsone, la mancanza di sottoposizione a visite periodiche, l’adozione tardiva dei documento di valutazione dei rischi, le caratteristiche della zona a intenso traffico cui era stata adibita la lavoratrice.