Sono passati 11 anni dall’estate torrida della scalata a Bnl che vide contrapporsi le offerte del “patto” e del “contropatto”. Tanto ci è voluto per arrivare alla sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato l’annullamento della multa comminata da Consob all’allora presidente del cda di Carige, Giovanni Berneschi, e alla banca genovese in solido per patto parasociale occulto con Unipol nel tentativo di scalata alla Banca nazionale del lavoro.
La sanzione era stata già annullata dalla Corte di Appello di Genova, sentenza contro la quale la Consob aveva fatto ricorso in Cassazione. Alla base della sanzione, la Consob additava la mancata pubblicazione di un patto parasociale stipulato il 4 luglio 2005 con la Compagnia Assicuratrice Unipol con ad oggetto l’acquisto concertato di azioni Bnl, per il successivo esercizio di un’influenza dominante sulla banca. Il tutto nel contesto di un’azione congiunta contro l’offerta promossa dal Bbva per l’intero capitale della BNL.
Secondo la Corte di appello di Genova che ha annullato la sanzione, si doveva ritenersi essere di fronte a una fattispecie contrattuale a formazione progressiva, nella quale l’accordo delle parti su tutte le clausole si raggiunge gradatamente e il momento del perfezionamento è di regola quello dell’accordo finale.
Il 4 luglio 2005 non vennero perfezionati gli accordi relativi alla governance della Bnl e neppure gli accordi sulle opzioni per il trasferimento delle azioni acquistate da Carige con l’obbligo della gestione concordata della partecipazione e neppure lo stesso accordo di non adesione all’ops di Bbva.
Il che porta ad affermare che l’impegno vincolante a tenere la partecipazione acquisita a disposizione del progetto di Unipol era intervenuto soltanto il 18 luglio 2005, data in cui il patto era stato pubblicato. Per la Cassazione la motivazione del giudice di secondo grado è da ritenersi sufficiente, perchè mirata agli aspetti qualificanti del vincolo contrattuale. La Cassazione ricorda infine che il suo è un giudizio solo di legittimità e, dunque, non concerne anche il merito della causa.