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Catastrofi naturali: polizze integrali per le grandi imprese, ma solo per immobili regolari

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Mercoledì, 4 Giugno, 2025 - 09:07
Autore: Gillespie

Per le grandi imprese, la conversione in legge del Dl 39/2025, pubblicata il 30 maggio sulla Gazzetta Ufficiale, introduce una novità rilevante: le polizze contro le calamità naturali potranno prevedere una copertura totale, senza scoperto o franchigia, a differenza di quanto stabilito per le altre imprese. 

Questa possibilità è riservata ai gruppi societari che, alla chiusura del bilancio, presentano congiuntamente un fatturato superiore a 150 milioni di euro e almeno 500 dipendenti, incluse le società controllate e collegate secondo l’articolo 2359 del Codice civile.

Per accedere a questa copertura integrale è necessario stipulare una polizza globale valida per tutto il gruppo.

Il nuovo assetto introduce però un disallineamento con i criteri dimensionali europei della direttiva 2023/2775, secondo cui si è considerati “grandi” già con 25 milioni di attivo, 50 milioni di ricavi o 250 dipendenti: la franchigia azzerata scatta invece solo sopra soglie più elevate.

Altro punto essenziale è la determinazione del valore da assicurare, che dovrà corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo per gli immobili, al costo di rimpiazzo per i beni mobili o al ripristino del terreno in caso di danni.

Rilevante anche il principio di regolarità urbanistica: saranno assicurabili solo gli immobili costruiti o ampliati con valido titolo edilizio, oppure oggetto di sanatoria o con procedimenti di condono in corso. Gli immobili abusivi non potranno essere assicurati, né ricevere contributi pubblici in caso di calamità. Si rafforza così il legame tra legalità edilizia e tutela assicurativa, con una norma che mira a tutelare le casse pubbliche da richieste di ristoro in presenza di abusi edilizi.

Infine, sul tema del prezzo delle polizze, la legge affida a IVASS e al Garante per la sorveglianza dei prezzi il compito di vigilare su possibili speculazioni, anche su segnalazione delle imprese obbligate. Le scadenze dell’obbligo assicurativo variano in base alla dimensione d’impresa: 30 giugno 2025 per le grandi imprese, 1 ottobre per le medie e 31 dicembre per le piccole e microimprese. La copertura riguarda terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, mentre restano esclusi beni in corso d’opera, acconti e magazzino.

Tag: 
Catastrofi naturali
Ivass

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