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Una bicicletta ad assistenza elettrica non rientra nell’obbligo di assicurazione degli autoveicoli, in quanto non azionata esclusivamente da una forza meccanica. Così si è pronunciata la Corte di giustizia della Ue, interrogata sulla natura del “veicolo” e il suo eventuale obbligo assicurativo.
Secondo quanto riporta il portale Help Consumatori, il caso ha preso origine da un incidente mortale avvenuto in Belgio, dove un ciclista ha perso la vita in seguito a un investimento mentre stava circolando con una bicicletta ad assistenza elettrica su una strada pubblica. Nel corso del procedimento giudiziario volto a stabilire un eventuale diritto al risarcimento, è sorta una controversia sulla qualificazione giuridica della bicicletta ad assistenza elettrica, ossia se essa debba essere considerata un «veicolo».
Nel caso di specie, il motore della bicicletta offriva unicamente pedalata assistita, anche utilizzando la funzione “turbo”. Questa funzione poteva essere attivata solo dopo uso della forza muscolare (pedalando, camminando con la bicicletta o spingendola). La qualificazione giuridica della bicicletta è cruciale per stabilire se la vittima fosse conduttrice di un “autoveicolo” o se potesse aver diritto a un risarcimento automatico in quanto “utente debole della strada” conformemente al diritto belga.
Nella sua sentenza, la Corte di giustizia constata anzitutto che la direttiva europea non contiene indicazioni per stabilire se la forza meccanica debba svolgere un ruolo esclusivo nell’azionamento di un veicolo, ma si riferisce alla “assicurazione degli autoveicoli”, che riguarda l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di motocicli, autovetture e autocarri che sono mossi esclusivamente da una forza meccanica. E ricorda che l’obiettivo della direttiva è quello di proteggere le vittime di incidenti stradali causati dagli autoveicoli. Questo obiettivo, spiega la Corte, “non impone che le biciclette ad assistenza elettrica rientrino nella nozione di veicolo, ai sensi della direttiva”.
Per la Corte, mezzi non azionati esclusivamente da forza meccanica come una bici ad assistenza elettrica che può accelerare senza pedalare fino ad una velocità di 20 km/h, “non risultano tali da causare a terzi danni fisici o materiali analoghi a quelli che possono causare i motocicli, le autovetture, gli autocarri” che corrono molto di più.